Art. 6

In vigore dal 3 set 1887
Il governo della scuola è commesso ad un consiglio dirigente, composto di un delegato del municipio, di uno della provincia, di uno della Camera di commercio ed arti di Pisa e di uno del ministero di agricoltura, industria e commercio. I delegati si rinnovano ogni biennio e sono rieleggibili. Il consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente. Fa ufficio di segretario il direttore della scuola. Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-6

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