Art. 6
In vigore dal 3 set 1887
Il governo della scuola è commesso ad un consiglio dirigente, composto di un delegato del municipio, di uno della provincia, di uno della Camera di commercio ed arti di Pisa e di uno del ministero di agricoltura, industria e commercio.
I delegati si rinnovano ogni biennio e sono rieleggibili.
Il consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente.
Fa ufficio di segretario il direttore della scuola.
Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.
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