Art. 3

In vigore dal 3 set 1887
Non sono ammessi alla scuola allievi di età inferiore a 12 anni compiuti. Per l'ammissione alla scuola è necessario il certificato di esame, felicemente subito, della terza elementare, od un esame apposito da cui risulti che il richiedente sappia leggere e scrivere correttamente ed eseguisca con facilità ed esattezza le prime quattro operazioni dell'aritmetica coi numeri interi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-3

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