Art. 1
In vigore dal 3 set 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Pontedera, del consiglio provinciale e della Camera di commercio ed arti di Pisa, rispettivamente in data 6 settembre 1886, 28 marzo 1887 e 22 dicembre 1886, per l'istituzione in Pontedera di una scuola d'arti e mestieri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È istituita in Pontedera una scuola diurna di arti e mestieri.
Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti di disegno, di modellazione e d'intaglio, di fisica e di chimica con applicazione all'ebanisteria, alla lavorazione del ferro, all'arte muraria ed all'industria tintoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-1