Art. 5

In vigore dal 3 set 1887
Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e finisce il 15 luglio. Il 15 aprile cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni meno la domenica. La durata complessiva di esse non sarà minore di 6 ore per ciascun giorno nell'orario invernale e di 5 ore nell'orario estivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Che istituisce in Pontedera una scuota diurna di arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo