Art. 5
In vigore dal 3 set 1887
Il corso si compie in un triennio.
L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e finisce il 15 luglio. Il 15 aprile cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni meno la domenica. La durata complessiva di esse non sarà minore di 6 ore per ciascun giorno nell'orario invernale e di 5 ore nell'orario estivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-5