Art. 2
In vigore dal 3 set 1887
La spesa di mantenimento è stabilita in lire 8,000. Essa è sostenuta dal municipio per lire 2,900, dalla provincia di Pisa per lire 1,000, dalla Camera di commercio ed arti per lire 600 e dal ministero d'agricoltura, industria e commercio per lire 3,500. Il municipio inoltre fornisce il locale. La spesa di primo stabilimento della scuola ascende a lire 3,200. Ad essa concorrono per lire 800 il municipio e per lire 2400 il ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Qualora per qualunque eventualità venissero a cessare i concorsi della provincia e della Camera di commercio, essi andranno ad aumentare esclusivamente la quota di spesa facente carico al municipio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-2