Art. 11
In vigore dal 3 set 1887
Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali.
Nella prima quindicina d'ottobre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente.
Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.
Gli esami finali e di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però per quelle dell'ultimo anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-11