Art. 15
In vigore dal 3 set 1887
Il ministero si riserva:
a) Di far visitare la scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia;
b) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all'°, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-15