Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 3 set 1887
Il ministero si riserva: a) Di far visitare la scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia; b) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all'°, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-15