Art. 12
In vigore dal 3 set 1887
La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio dirigente, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame.
L'esito dell'esame si indica con punti dell'1 al 10.
Al numero sei corrisponde l'idoneità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-24;2638#art-12