REGIO DECRETO·n. 4279·9 gennaio 1887
Che instituisce in Udine una Scuola serale e domenicale d'arti e mestieri.
Vigente dal 1 febbraio 1887 20 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2Concorrono al mantenimento della Scuola il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio
Art. 3Al materiale scientifico necessario per la Scuola si provvede con quello ricevuto in conse
Art. 4Per l'ammissione al primo anno della sezione maschile è necessario il certificato di esame
Art. 5Presso la Scuola è istituito un Corso preparatorio per coloro i quali, pur avendo soddisfa
Art. 6Per la sezione maschile la scuola fornisce gl'insegnamenti seguenti: lingua italiana, elem
Art. 7Il corso si compie in un quadriennio, oltre l'anno preparatorio. L'anno scolastico incomin
Art. 8Per la sezione femminile l'orario sarà soltanto festivo, tanto pel disegno che pei lavori.
Art. 9Presso la Scuola d'arti e mestieri è pure istituita una Scuola festiva di disegno a specia
Art. 10Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio direttivo composto di 7 membri, e cioè:
Art. 11Il Consiglio direttivo formula il regolamento interno; nomina il direttore, scegliendolo f
Art. 12Al direttore spetta di far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di curare l'osservanza
Art. 13Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto l'immediata vigi
Art. 14Una volta al mese i professori debbono adunarsi, sotto la presidenza del direttore, per in
Art. 15Nella prima quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e quelli di licenza.