Art. 10
In vigore dal 16 feb 1887
Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio direttivo composto di 7 membri, e cioè: di tre delegati del Municipio, tre della Società operaia generale ed un delegato governativo.
Qualora altri corpi morali concorrano nel mantenimento della Scuola per una somma non inferiore a lire 500 annue, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato, e verrà conseguentemente aumentato il numero dei componenti il Consiglio direttivo.
I delegati del Municipio e quelli della Società operaia generale si rinnovano per turno di uno in ciascun anno. La loro uscita d'ufficio è determinata dall'anzianità.
Il delegato governativo e quelli delle altre istituzioni, che concorressero nella spesa, durano in funzione per un triennio. Tutti i delegati sono sempre rieleggibili.
Il Consiglio direttivo sceglie ogni anno nel suo seno il proprio presidente. Il direttore della Scuola esercita l'ufficio di segretario del Consiglio stesso.
Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta per bimestre e straordinariamente tutte le volte che il servizio lo esiga.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. In caso di assenza del presidente ne assumerà le funzioni il consigliere più anziano di età fra i presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza fra i votanti; in caso di parità di voti, prevarrà quello del presidente.
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