Art. 12
In vigore dal 16 feb 1887
Al direttore spetta di far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di curare l'osservanza dei programmi, degli orari e dei regolamenti disciplinari, e di provvedere alla conservazione del materiale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-12