Art. 13
In vigore dal 16 feb 1887
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto l'immediata vigilanza del direttore.
Ognuno di essi dovrà assegnare ogni bimestre agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la Direzione e della quale sarà tenuto conto negli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-13