Art. 17
In vigore dal 16 feb 1887
Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto ovvero con molto profitto i corsi della scuola d'arti e mestieri, indicando sull'attestato quelle materie in cui subi l'esame di licenza.
La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7, 8 e quella con molto profitto ai numeri 9, 10.
Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-17