Art. 16

In vigore dal 16 feb 1887
Gli esami di promozione verranno dati per ciascuna materia da una Commissione composta del direttore, dell'insegnante della materia di esame e di un altro insegnante designato dal Consiglio direttivo. Per gli esami di licenza la Commissione è costituita del presidente del Consiglio direttivo o da un membro da esso delegato, del direttore e di tutti gl'insegnanti delle materie su cui vertono gli esami. Agli esami sono invitate le rappresentanze dei Corpi morali, che concorrono nel mantenimento della scuola. L'esito dell'esame si indica con punti dall'uno al dieci; al numero sei corrisponde la idoneità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-16

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