Art. 11
In vigore dal 16 feb 1887
Il Consiglio direttivo formula il regolamento interno; nomina il direttore, scegliendolo fra gli insegnasti; determina il numero degli insegnanti stessi, li nomina, e, quando n'è il caso, li sospende, li revoca ed assegna gli stipendi.
Le nomine suddette dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Spetta altresì al Consiglio direttivo:
a) approvare al principio dell'anno i programmi d'insegnamento compilati dai docenti in base a quelli allegati al presente statuto, e gli orari formulati dal direttore d'accordo cogl'insegnanti;
b) approvare nel principio dell'anno scolastico il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione;
c) redigere e comunicare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, al Municipio, alla Società operaia generale ed agli altri Corpi morali che concorrono nel mantenimento della scuola, nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola stessa, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;
d) stabilire l'epoca e le modalità degli esami finali e nominare le Commissioni esaminatrici salvo il disposto degli .
Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) dovranno riportare volta per volta le sanzioni del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-11