Art. 7
In vigore dal 16 feb 1887
Il corso si compie in un quadriennio, oltre l'anno preparatorio.
L'anno scolastico incomincia coi 15 ottobre e termina col 15 giugno. Il 15 aprile cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario primaverile.
Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali alla sera e nei giorni festivi in ore diurne. La durata complessiva di esse non sarà minore di 2 ore e mezza nei giorni feriali d'autunno e d'inverno e di 2 ore in primavera; sarà sempre di 3 ore almeno nei giorni festivi.
Nel corso preparatorio le lezioni saranno solamente serali e di due ore ciascuna.
Nei primi due anni di corso almeno una metà dell'orario e negli altri due non meno d'un terzo dovrà essere assegnato al disegno.
La lingua italiana, l'aritmetica, la geometria, il disegno lineare e l'ornamentale s'insegneranno nel primo biennio e sono obbligatorie a tutti gli inscritti: la fisica, la chimica, la meccanica, la tecnologia, la computisteria, la stilistica, la modellazione e l'intaglio s'insegnano nel secondo biennio.
Gli alunni del 2° biennio sono divisi nelle seguenti quattro categorie:
a) Fabbri, falegnami, muratori, lattonieri e ottonai, orologiai, ecc.
b) Intagliatori, stuccatori, incisori, cesellatori, tappezzieri, ecc.;
c) Pittori, fotografi, litografi e tipografi;
d) Calzolai, sarti, barbieri, sellai, ecc.
La stilistica è obbligatoria per i soli inscritti nelle categorie a), b), c).
Sono d'obbligo per gli allievi della categoria a), la fisica, la chimica, la meccanica, la tecnologia, la computisteria ed il disegno industriale;
Per quelli della categoria b), la modellazione, l'intaglio ed il disegno ornamentale e decorativo;
Per quelli della categoria c), il disegno artistico e decorativo e la modellazione;
Per quelli della categoria d), il disegno industriale, la modellazione e la computisteria.
Nel corso preparatorio s'insegnano le materie che formano oggetto d'insegnamento delle scuole elementari, non che gli elementi primi del disegno lineare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-7