Art. 5
In vigore dal 16 feb 1887
Presso la Scuola è istituito un Corso preparatorio per coloro i quali, pur avendo soddisfatto all'obbligo della istruzione elementare inferiore, non avessero felicemente subito l'esame della terza elementare o non fossero in ogni modo sufficientemente istrutti per poter frequentare con profitto le lezioni del 1° anno.
A tale Corso non si ammettono giovani di età inferiore agli anni 11.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-5