Art. 3
In vigore dal 16 feb 1887
Al materiale scientifico necessario per la Scuola si provvede con quello ricevuto in consegna dalla Società operaia generale, con quello già acquistato dalla Scuola negli anni precedenti, con quello già donato dal Ministero e da altri benemeriti cittadini, ed infine con una somma apposita, da determinarsi anno per anno sul bilancio della Scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-3