Art. 2

In vigore dal 16 feb 1887
Concorrono al mantenimento della Scuola il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per lire 3500; la Provincia di Udine per lire 600; il comune di Udine per altre lire 3100; la Camera di commercio ed arti per lire 550; la Società operaia generale di Udine per lire 1600. Vi concorrono inoltre gli eventuali sussidi di altri Corpi morali e di privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;4279#art-2

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