REGIO DECRETO·n. MMLXVI·21 febbraio 1886
Che instituisce in Spezia una scuola serale e domenicale d'arti e mestieri.
Vigente dal 25 marzo 1886 18 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La spesa di mantenimento annuo della scuola è stabilita in lire 7,000, ed è sostenuta dal
Art. 3Per l'ammissione regolare alla scuola è necessario il certificato di esame felicemente sub
Art. 4Agli alunni uditori sarà concesso di dare l'esame di promozione, quando il consiglio degli
Art. 5La scuola fornisce gli insegnamenti seguenti: Nozioni elementari di geometria, di fisica,
Art. 6La scuola è divisa in sezioni, corrispondenti ai vari ordini d'insegnamenti.
Art. 7Il corso si compie in un quadriennio; però il 4° anno è facoltativo per perfezionamento. L
Art. 8Il governo della scuola è affidato ad un consiglio direttivo composto di quattro membri, d
Art. 9Spetta al consiglio direttivo: a) approvare al principio dell'anno i programmi degli inseg
Art. 10Al direttore spetta di far eseguire le deliberazioni del consiglio, di curare l'osservanza
Art. 11Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro affidati sotto l'immediata vigil
Art. 12Una volta al mese i professori devono adunarsi sotto la presidenza del direttore per inten
Art. 13Nella prima quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Nell
Art. 14Gli esami di promozione verranno dati dai professori delle diverse materie costituiti in c
Art. 15Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarat