Art. 13

In vigore dal 9 apr 1886
Nella prima quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli esami stessi per coloro che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente, o che non fossero stati approvati. Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico. Gli esami finali o di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però a quelle dell'ultimo anno, e particolarmente su quelle che hanno speciale attinenza all'arte o mestiere a cui il giovane si è dedicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-13

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