Art. 9
In vigore dal 9 apr 1886
Spetta al consiglio direttivo:
a) approvare al principio dell'anno i programmi degli insegnamenti, e gli orari formulati dal direttore d'accordo coi docenti;
b) votare nel principio dell'anno scolastico, il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione;
c) redigere e comunicare al ministero di agricoltura, industria e commercio, ed agli altri corpi interessati, e ciò nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo;
d) stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-9