Art. 11

In vigore dal 9 apr 1886
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro affidati sotto l'immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare ogni bimestre agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo