Art. 11
In vigore dal 9 apr 1886
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro affidati sotto l'immediata vigilanza del direttore.
Ognuno di essi dovrà assegnare ogni bimestre agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-11