Art. 8
In vigore dal 9 apr 1886
Il governo della scuola è affidato ad un consiglio direttivo composto di quattro membri, dei quali uno è nominato dal ministero di agricoltura, industria e commercio, uno dalla provincia, uno dal comune ed uno dalla fratellanza artigiana: essi si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili.
Il consiglio direttivo sceglie nel suo seno il proprio presidente e il segretario, e nomina il direttore, che deve assumere uno o più insegnamenti.
Il consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che il servizio lo esiga.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tre membri compreso il presidente, che in caso di urgenza potrà essere sostituito dal consigliere più anziano di età fra i presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza fra i votanti: in caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.
Il consiglio direttivo formula il regolamento interno, determina il numero e gli stipendi degli insegnanti, li nomina e quando ne è il caso li sospende e li revoca, il tutto previa approvazione del ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-8