Art. 3

In vigore dal 9 apr 1886
Per l'ammissione regolare alla scuola è necessario il certificato di esame felicemente subito della terza classe elementare, od un esame di ammissione sulle materie insegnate nella classe stessa. Non sono ammessi alla scuola gli allievi in età inferiore agli 11 anni compiuti. Possono frequentare la scuola in qualità di uditori i giovani che abbiano un'età superiore agli anni undici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-3

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