Art. 2

In vigore dal 9 apr 1886
La spesa di mantenimento annuo della scuola è stabilita in lire 7,000, ed è sostenuta dal municipio per lire 3,300, 1,500 delle quali rappresentano il valore locativo dei locali e lire 800 l'illuminazione a gaz; dalla provincia per lire 1,400; dalla fratellanza artigiana per lire 300; e dal ministero di agricoltura industria e commercio lire 2000. La spesa di primo impianto della scuola, da ripartirsi in tre anni ascende a lire 5.000; ad essa concorrono il municipio per lire 2,350; il governo per lire 1,450; la provincia per lire 1000 e la fratellanza artigiana per lire 200.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-2

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