Art. 7
In vigore dal 9 apr 1886
Il corso si compie in un quadriennio; però il 4° anno è facoltativo per perfezionamento.
L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina col 30 giugno.
Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne.
La durata complessiva di esse non sarà minore di due ore e mezzo nei giorni feriali, e di tre la domenica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-7