Art. 7

In vigore dal 9 apr 1886
Il corso si compie in un quadriennio; però il 4° anno è facoltativo per perfezionamento. L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina col 30 giugno. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne. La durata complessiva di esse non sarà minore di due ore e mezzo nei giorni feriali, e di tre la domenica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-7

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