Art. 14

In vigore dal 9 apr 1886
Gli esami di promozione verranno dati dai professori delle diverse materie costituiti in commissione. Per gli esami di licenza la commissione è costituita dal presidente del consiglio direttivo o da un membro da esso delegato, dal direttore e da tutti gli insegnanti delle materie su cui vertono gli esami. L'esito dell'esame si indica con punti dall'uno al dieci; al numero sei corrisponde l'idoneità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-14

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