Art. 18

In vigore dal 9 apr 1886
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti ai capitoli 33 e 70 del bilancio del ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio 1885 86 e con quelli che saranno stanziati nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1886. Reg. 148. Atti del Governo a f. 58. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. GRIMALDI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-18

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