Art. 15
In vigore dal 9 apr 1886
Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto, i corsi della scuola d'arti e mestieri.
La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7 e 8, e quella con molto profitto, ai punti 9 e 10.
Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2066#art-15