REGIO DECRETO·n. 2351·22 maggio 1884
Sulla istituzione di una Scuola superiore di applicazione di studi commerciali in Genova.
Vigente dal 20 giugno 1884 14 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La provincia, il comune e la Camera di commercio si obbligano a provvedere alle spese di f
Art. 3La Scuola è diretta ed amministrata da un Consiglio composto di 10 membri, due dei quali s
Art. 4Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente ed un segretario. E
Art. 5Il direttore, i professori titolari e gli altri insegnanti sono nominati dal Consiglio d'a
Art. 6Gli uffici di cassiere e di economo sono esercitati da persone delegate, e direttamente no
Art. 7Il corso della Scuola si compie in 3 anni, e comprende le tre classi d'insegnamenti seguen
Art. 8Sono ammessi al primo anno della Scuola, senza esami, i giovani che abbiano conseguito la
Art. 9Il regolamento della Scuola, i programmi d'insegnamento e le norme per gli esami saranno d
Art. 10I diplomi di cui dovranno esser muniti gli allievi, secondo il risultato degli esami final
Art. 11Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio può in ogni tempo far visitare la Scuol
Art. 12Il Consiglio direttivo dovrà trasmettere ogni anno al Ministero una relazione sull'andamen
Art. 13Sul bilancio della Scuola sarà stabilita una somma annuale sul conferimento di premi-pensi
Art. 14Al concorso dello Stato nella spesa della Scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscri