Art. 11

In vigore dal 5 lug 1884
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio può in ogni tempo far visitare la Scuola da suoi delegati; le relazioni sui risultati di tali visite saranno comunicate al Consiglio direttivo, ed agli Enti locali che concorrono al mantenimento della Scuola. Il Ministero ha facoltà inoltre di farsi rappresentare agli esami annuali di promozione e di licenza da un delegato speciale, che potrà interrogare i candidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Sulla istituzione di una Scuola superiore di applicazione di studi commerciali in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo