Art. 11
In vigore dal 5 lug 1884
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio può in ogni tempo far visitare la Scuola da suoi delegati; le relazioni sui risultati di tali visite saranno comunicate al Consiglio direttivo, ed agli Enti locali che concorrono al mantenimento della Scuola.
Il Ministero ha facoltà inoltre di farsi rappresentare agli esami annuali di promozione e di licenza da un delegato speciale, che potrà interrogare i candidati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-11