Art. 12
In vigore dal 5 lug 1884
Il Consiglio direttivo dovrà trasmettere ogni anno al Ministero una relazione sull'andamento della Scuola, corredata di tutti quei documenti che possono meglio chiarire i risultati dell'insegnamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-12