Art. 9

In vigore dal 5 lug 1884
Il regolamento della Scuola, i programmi d'insegnamento e le norme per gli esami saranno deliberati dal Consiglio direttivo ed approvati con decreto Ministeriale. Dovranno ottenere eguale approvazione i mutamenti che l'esperienza dimostrasse necessari d'introdurre nel regolamento e nei programmi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-9

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