Art. 5
In vigore dal 5 lug 1884
Il direttore, i professori titolari e gli altri insegnanti sono nominati dal Consiglio d'accordo col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, nel quale saranno pure determinati gli stipendi rispettivamente ad essi assegnati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-5