Art. 3

In vigore dal 5 lug 1884
La Scuola è diretta ed amministrata da un Consiglio composto di 10 membri, due dei quali sono eletti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, due dalla Provincia e per essa dalla Deputazione provinciale, due dal Comune, e per esso dalla Giunta municipale e tre dalla Camera di commercio di Genova, ai quali si aggiunge con voto deliberativo il direttore della Scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-3

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Art. 3 Sulla istituzione di una Scuola superiore di applicazione di studi commerciali in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo