Art. 3
In vigore dal 5 lug 1884
La Scuola è diretta ed amministrata da un Consiglio composto di 10 membri, due dei quali sono eletti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, due dalla Provincia e per essa dalla Deputazione provinciale, due dal Comune, e per esso dalla Giunta municipale e tre dalla Camera di commercio di Genova, ai quali si aggiunge con voto deliberativo il direttore della Scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-3