Art. 2
In vigore dal 5 lug 1884
La provincia, il comune e la Camera di commercio si obbligano a provvedere alle spese di fondazione della Scuola e di mantenimento con un assegno annuo di lire 20,000 per ciascuno.
Il Governo concorre nelle spese di fondazione con lire 5000, ed in quelle di mantenimento della Scuola stessa colla somma annua di lire 20,000, che sarà inscritta nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-2