Art. 4
In vigore dal 5 lug 1884
Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Esso ha facoltà di provvedere tutto quanto può occorrere per l'amministrazione ed il buon andamento della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-4