Art. 8
In vigore dal 5 lug 1884
Sono ammessi al primo anno della Scuola, senza esami, i giovani che abbiano conseguito la licenza della sezione commercio e ragioneria, in un Istituto tecnico.
Coloro che abbiano riportata la licenza di altra sezione dell'Istituto tecnico, ovvero dell'istituto nautico o del Liceo, sono ammessi al primo anno, a condizione che sostengano un esame sulle materie speciali, che saranno determinate dal regolamento.
I giovani che hanno ottenuto in una Scuola straniera il documento corrispondente alla licenza d'Istituto tecnico per la sezione commercio e Ragioneria, possono parimenti essere ammessi alla Scuola, purchè subiscano l'esame di letteratura italiana, secondo i programmi approvati dal Consiglio.
Infine possono essere inscritti alla Scuola tutti coloro i quali, avendo 16 anni compiuti, superino felicemente un esame sopra le materie che saranno stabilite nel regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-8