Art. 10
In vigore dal 5 lug 1884
I diplomi di cui dovranno esser muniti gli allievi, secondo il risultato degli esami finali, saranno rilasciati dal Consiglio direttivo.
Le tasse per l'iscrizione ai corsi, per gli attestati e per i diplomi, saranno determinati dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-22;2351#art-10