Art. 14
In vigore dal 5 lug 1884
Al concorso dello Stato nella spesa della Scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti sul bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.
UMBERTO.
Grimaldi.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
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