LEGGE·n. 825·9 ottobre 1971
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
Vigente dal 25 marzo 1993 19 articoli 17 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti pr
Art. 3La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarà informata ai seguenti
Art. 4La disciplina dell'imposta locale sui redditi sarà informata ai seguenti principi e criter
Art. 5La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata alle norme comunitarie nonch
Art. 6La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sarà informat
Art. 7La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi
Art. 8Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti
Art. 9Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, del
Art. 10Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso
Art. 11Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ord
Art. 12Entro il 31 dicembre 1977 sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate
Art. 13In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente all'a
Art. 14Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'
Art. 15Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanerà le disposizioni transito
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