Titolo III

Art. 21

Applicazione dell'I.LO.R.

In vigore dal 1 gen 1973
Per il quadriennio 1974-1977, l'imposta locale sui redditi di cui all' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, spettante agli enti indicati all' del presente decreto, è applicata con le aliquote massime. Il relativo gettito nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti suddetti rimangono acquisiti al bilancio dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-21

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