Titolo III
Art. 21
Applicazione dell'I.LO.R.
In vigore dal 1 gen 1973
Per il quadriennio 1974-1977, l'imposta locale sui redditi di cui
all' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, spettante agli enti indicati all' del presente decreto, è applicata con le aliquote massime.
Il relativo gettito nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti suddetti rimangono acquisiti al bilancio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-21