Titolo I
Art. 4
Entrate sostitutive delle province dal 1 gennaio 1973
In vigore dal 1 gen 1973
Per il quinquennio 1973-1977 sono attribuite alle province somme d'importo pari a quelle attribuite alle medesime per il 1972, aumentate del 10 per cento per il 1973 e maggiorate annualmente, per il periodo successivo, di un ulteriore 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente, a titolo di compartecipazione ai seguenti tributi:
a) imposta generale sull'entrata;
b) tasse erariali di circolazione;
c) addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.
Per lo stesso quinquennio sono inoltre attribuite alle province somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per contributo di miglioria, maggiorate del 7,50 per cento per il 1975 e di un ulteriore 7,50 per cento per gli anni successivi rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-4