Titolo I
Art. 2
Entrate sostitutive dei comuni dal 1 gennaio 1973
In vigore dal 1 gen 1973
Per il quinquennio 1973-1977 sono attribuite ai comuni somme d'importo pari a quelle riscosse - comprese le maggiorazioni di tariffa - nel 1972 per imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento, nonché per diritto speciale sulle acque da tavola, aumentate del 10 per cento per il 1973 e maggiorate annualmente, per il periodo successivo, di un ulteriore 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.
Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.
Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dal primo comma del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sarà determinata in misura proporzionale, con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 1972.
Per lo stesso quinquennio 1973-1977 sono altresì attribuite ai comuni, con le maggiorazioni di cui al primo comma, somme d'importo pari a quelle attribuite ai medesimi per il 1971 a titolo di compartecipazione all'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'E.N.E.L. e a quelle attribuite per il 1972 a titolo di compartecipazione ai seguenti tributi erariali:
a) imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani ai sensi dell', primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014;
b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni;
c) diritti erariali sui pubblici spettacoli;
d) imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.
Per il periodo di cui al primo comma sono attribuite inoltre ai comuni somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate del 7,50 per cento per il 1975 e di un ulteriore 7,50 per cento per gli anni successivi rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-2