Titolo III

Art. 19

Accertamenti a stralcio

In vigore dal 1 gen 2027
Gli enti indicati all' continueranno a percepire le entrate afferenti ai periodi antecedenti alla soppressione dei singoli tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali. I comuni, ai fini dell'applicazione dei tributi di propria pertinenza soppressi per effetto dell', n. I, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono accertare i redditi dei contribuenti non iscritti a ruolo, afferenti agli anni antecedenti al 1974, nel termine di cui all'articolo 290 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Gli accertamenti di cui al precedente comma debbono essere effettuati nel termine del 30 giugno 1974, per le annualità 1972 e 1973 e del 30 giugno 1975, per l'annualità 1973, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 276 e seguenti del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. IL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-19

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