Titolo II

Art. 18

Pagamento delle quote delegate

In vigore dal 1 gen 1973
Gli enti di cui al precedente devono comunicare, rispettivamente entro il 10 gennaio dell'anno 1973 e dell'anno 1974, alle intendenze di finanza, competenti per territorio, gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate sui tributi, contributi e compartecipazioni aboliti. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonché l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti. L'intendenza di finanza sulla base degli elenchi provvede a decurtare mensilmente le somme dovute agli enti deleganti delle quote necessarie per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che si maturano nel corso dell'anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-18

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