Titolo II

Art. 17

Trasferimento di delegazioni su cespiti diversi

In vigore dal 1 gen 1973
Le delegazioni di pagamento già rilasciate dagli enti di cui al precedente sui soppressi tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali, sono trasferite di diritto sull'ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto. Per il periodo successivo alla cessazione della corresponsione di tali somme da parte dell'amministrazione finanziaria, le delegazioni di pagamento sono trasferite di diritto sui cespiti che, secondo il nuovo ordinamento, saranno attribuiti agli enti suddetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-17

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