Titolo I
Art. 13
Somministrazione dei fondi
In vigore dal 1 gen 1973
I fondi occorrenti per i pagamenti previsti dal presente decreto sono stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e vengono somministrati alle intendenze di finanza mediante ordini di accreditamento, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-13